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Ordinanza — n. 29493/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding prisoner correspondence retention under Art. 18 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bosti Patrizio inadmissible due to a lack of legal motivation. The lower court had rejected the prisoner's complaint regarding the retention of his correspondence based on the subjective untrustworthiness of the sender, citing cryptic content in the messages. The court ruled that the lower tribunal correctly applied established case law allowing retention based on sender reliability rather than just message content, finding the appeal merely disagreed with the merit assessment.

Regesto Legislator

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Art. 18 c.p.; Art. 41-bis l. 354/1975: In matters of prisoner correspondence control under Art. 41-bis, the surveillance magistrate may order retention not only based on message content but also on the subjective untrustworthiness of the sender.

Parole chiave

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prisoner correspondence retention subjective untrustworthiness lack of motivation appeal Art. 18 Penal Code Art. 41-bis regime inadmissible cassation appeal sentencing surveillance diritto alla corrispondenza

Disposizioni normative citate

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Art. 18 ord. pen.
pen., .A/verso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia in data 9/4/2021 che aveva disposto il trattenimento di corrispondenza ex art. 18 ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge per mancanza di motivazione.
Art. 41-bis ord. pen.
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNA, con ordinanza in data 25/11/2021, rigettava il reclamo proposto da BOSTI PATRIZIO, sottoposto al regime di cui ald'art. 41-bis ord.
l. 26 luglio 1975 n. 354
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 52525 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274407
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSTI PATRIZIO nato a NAPOLI il 05/09/1958 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; 4 p

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNA, con ordinanza in data 25/11/2021, rigettava il reclamo proposto da BOSTI PATRIZIO, sottoposto al regime di cui ald'art. 41-bis ord. pen., .A/verso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia in data 9/4/2021 che aveva disposto il trattenimento di corrispondenza ex art. 18 ord. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo la violazione di legge per mancanza di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale si è attenuto al principio di diritto secondo il quale "In tema di controllo sulla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, il magistrato di sorveglianza può disporre il trattenimento della corrispondenza non soltanto in ragione del contenuto della comunicazione, ma anche sulla base del giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto D che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata" (Sez. 1, n. 52525 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274407), facendo rilevare il contenuto criptico delle espressioni e segni grafici contenuti nella missiva.

Il ricorso si limita a non convenire con la valutazione di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deci