Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism regarding stable family ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to provide a specific critique regarding the established absence of stable family ties to the national territory. The appellant, Kassir Abdelghani, challenged a deportation order by arguing legal violations and defects in reasoning, but the court found no specific objection to the factual finding. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not contain a specific critique of the court's finding that the foreigner lacks stable family ties to the national territory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSIR ABDELGHANI nato in KHOURIBGA (MAROCCO) il 19/01/1968 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di GENOVA, con ordinanza in data 06/10/2021, rigettava l'opposizione proposta da KASSIR ABDELGHANI avverso il provvedimento di espulsione emesso ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 dal Magistrato di sorveglianza di Genova in data 29/06/2021. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non svolge alcuna critica specifica sulla accertata insussistenza di legami stabili dei fannigliari con il territorio nazionale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/