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Ordinanza — n. 29489/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29489/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29489/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE SIMONE nato a BARI il 12/11/1998 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BARI, con ordinanza in data 04/11/2021, dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà e rigettava quelle di affidamento ex art. 47 ord. pen. e detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. avanzate da PEPE SIMONE. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, formulando censure in fatto che non sono consentite, non si confronta con la motivazione che ha evidenziato le gravi e reiterate violazioni poste in essere durante il regime di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e il rischio di recidiva, come desunto dalla recentissima applicazione della sorveglianza speciale di p.s. che attesta la pericolosità del condannato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BARI, con ordinanza in data 04/11/2021, dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà e rigettava quelle di affidamento ex art. 47 ord. pen. e detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. avanzate da PEPE SIMONE. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, formulando censure in fatto che non sono consentite, non si confronta con la motivazione che ha evidenziato le gravi e reiterate violazioni poste in essere durante il regime di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e il rischio di recidiva, come desunto dalla recentissima applicazione della sorveglianza speciale di p.s. che attesta la pericolosità del condannato.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione rischio d'integrazione valutazione del reinserimento assistenza riabilitativa mantenimento della carcerazione di sicurezza ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE SIMONE nato a BARI il 12/11/1998 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BARI, con ordinanza in data 04/11/2021, dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà e rigettava quelle di affidamento ex art. 47 ord. pen. e detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. avanzate da PEPE SIMONE. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, formulando censure in fatto che non sono consentite, non si confronta con la motivazione che ha evidenziato le gravi e reiterate violazioni poste in essere durante il regime di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e il rischio di recidiva, come desunto dalla recentissima applicazione della sorveglianza speciale di p.s. che attesta la pericolosità del condannato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2