Ordinanza — n. 29488/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZI MARIANO nato a CARASSAI il 25/11/1964 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA, con ordinanza in data 27/10/2021, dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza in data 22/09/2021 con la quale era stata concessa a COSTANZI MARIANO la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29488/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA, con ordinanza in data 27/10/2021, dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza in data 22/09/2021 con la quale era stata concessa a COSTANZI MARIANO la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZI MARIANO nato a CARASSAI il 25/11/1964 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA, con ordinanza in data 27/10/2021, dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza in data 22/09/2021 con la quale era stata concessa a COSTANZI MARIANO la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza.
L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha concesso la misura richiesta, come risulta anche dalla posizione giuridica. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168;
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso