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Ordinanza — n. 29486/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29486/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29486/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIERA MASSIMO nato a CHIVASSO il 24/12/1973 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di GENOVA, con ordinanza in data 10/11/2021, confermava il provvedimento cautelare di sospensione della misura dell'affidamento terapeutico e revocava ex tunc la relativa misura concessa a RIVIERA MASSIMO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la specifica valutazione compiuta in termini di incompatibilità dei comportamenti tenuti (due denunce per furto) durante l'affidamento concesso, giudicati non illogicamente indicativi di partecipazione al trattamento e di effettiva limitazione della libertà dal 6/7/2021 al 4/11/2021.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29486/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie la valutazione, già compiuta in via d'urgenza dal Magistrato di sorveglianza, è stata richiamata dal Tribunale con una motivazione che il ricorso si limita a non condividere. E' stata, del resto, compiuta la valutazione del periodo trascorso in affidamento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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misura terapeutica revoca di prestazioni sociali assistenza ulteriore revisione delle prestazioni d'invalidità riabilitazione allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVIERA MASSIMO nato a CHIVASSO il 24/12/1973 avverso l'ordinanza del 10/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di GENOVA, con ordinanza in data 10/11/2021, confermava il provvedimento cautelare di sospensione della misura dell'affidamento terapeutico e revocava ex tunc la relativa misura concessa a RIVIERA MASSIMO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la specifica valutazione compiuta in termini di incompatibilità dei comportamenti tenuti (due denunce per furto) durante l'affidamento concesso, giudicati non illogicamente indicativi di partecipazione al trattamento e di effettiva limitazione della libertà dal 6/7/2021 al 4/11/2021.

Il Collegio condivide l'orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca» (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 dep. 2016, Perra, Rv. 265859).

Nel caso di specie la valutazione, già compiuta in via d'urgenza dal Magistrato di sorveglianza, è stata richiamata dal Tribunale con una motivazione che il ricorso si limita a non condividere. E' stata, del resto, compiuta la valutazione del periodo trascorso in affidamento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così