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Ordinanza — n. 29485/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29485/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANE' ANGELO nato il 27/10/1992 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 24/03/2021, rigettava le istanze di affidamento ex art. 47 ord. pen. e detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. avanzate da PATANE ANGELO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena da espiare. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato che non ha neppure preso contatto, seppure invitato, con i servizi sociali per la necessaria valutazione della personalità e del contesto socio-famigliare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29485/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 24/03/2021, rigettava le istanze di affidamento ex art. 47 ord. pen. e detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. avanzate da PATANE ANGELO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena da espiare. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato che non ha neppure preso contatto, seppure invitato, con i servizi sociali per la necessaria valutazione della personalità e del contesto socio-famigliare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione dipendenza dall'assistenza sociale integrazione insufficiente fattori psicosociali assistenza alle persone con disabilità alloggio sociale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANE' ANGELO nato il 27/10/1992 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 24/03/2021, rigettava le istanze di affidamento ex art. 47 ord. pen. e detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. avanzate da PATANE ANGELO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena da espiare. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato che non ha neppure preso contatto, seppure invitato, con i servizi sociali per la necessaria valutazione della personalità e del contesto socio-famigliare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2