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Ordinanza — n. 29484/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29484/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTA' ANTONINO nato a MESSINA il 20/02/1962 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di MESSINA, con ordinanza in data 12/01/2022, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze avanzata da SPARTA' ANTONINO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste nel ricorso. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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condizioni della detenzione preventiva misura meno grave minaccia contro le autorità misura di sicurezza penale sospensione dell'istruzione misura cautelare

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTA' ANTONINO nato a MESSINA il 20/02/1962 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di MESSINA, con ordinanza in data 12/01/2022, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze avanzata da SPARTA' ANTONINO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste nel ricorso. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23