Ordinanza — n. 29484/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTA' ANTONINO nato a MESSINA il 20/02/1962 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di MESSINA, con ordinanza in data 12/01/2022, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze avanzata da SPARTA' ANTONINO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste nel ricorso. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTA' ANTONINO nato a MESSINA il 20/02/1962 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP del Tribunale di MESSINA, con ordinanza in data 12/01/2022, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze avanzata da SPARTA' ANTONINO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste nel ricorso. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23