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Ordinanza — n. 29481/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29481/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29481/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 01/12/1969 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 18/11/2021, rigettava il reclamo proposto da DE STEFANO GIUSEPPE avverso il decreto ministeriale in data 30/11/2020 di proroga biennale del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Ricorre DE STEFANO GIUSEPPE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza dei requisiti legali e illegittima integrazione del provvedimento amministrativo. Il ricorso propone censure inammissibili perché generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29481/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 18/11/2021, rigettava il reclamo proposto da DE STEFANO GIUSEPPE avverso il decreto ministeriale in data 30/11/2020 di proroga biennale del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Ricorre DE STEFANO GIUSEPPE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza dei requisiti legali e illegittima integrazione del provvedimento amministrativo. Il ricorso propone censure inammissibili perché generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite.

Parole chiave

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riesame della curatela proroga della curatela sospensione dell'istruzione domanda d'asilo di rom riesame della carcerazione preventiva allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 01/12/1969 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 18/11/2021, rigettava il reclamo proposto da DE STEFANO GIUSEPPE avverso il decreto ministeriale in data 30/11/2020 di proroga biennale del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Ricorre DE STEFANO GIUSEPPE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza dei requisiti legali e illegittima integrazione del provvedimento amministrativo. Il ricorso propone censure inammissibili perché generiche e manifestamente infondate e comunque non consentite.

È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).

Il ricorso si limita a dedurre la non rilevata genericità della motivazione del provvedimento amministrativo senza indicare in cosa essa consista„ mentre il provvedimento impugnato riferisce e valuta specificamente la posizione del ricorrente, dei quale illustra la caratura criminale anche quale esponente di assoluto rilievo del clan, nonché la piena e attuale operatività dell'organizzazione, come neppure la difesa contesta. D'altra parte, il ricorso denuncia genericamente una illegittima integrazione del provvedimento amministrativo, senza specificare in cosa consista.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di euro tremila alla cassa delle amme