Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29479/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29479/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29479/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVARONE FABIO nato a SALERNO il 1.6/01/1979 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 05/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 02/07/2019, nei confronti di IAVARONE FABIO in relazione al reato di cui all'art.75, comma 2, D.Igs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge (art. 146-bis d.lgs. n. 271 del 1989) perché l'udienza si è svolta senza la presenza del detenuto che aveva fatto richiesta di partecipazione a distanza. Il ricorso è inammissibile poiché la questione non è documentata e il procedimento si è svolto con il rito scritto per l'emergenza COVID, senza che il difensore presentasse conclusioni o istanze.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29479/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge (art. 146-bis d.lgs. n. 271 del 1989) perché l'udienza si è svolta senza la presenza del detenuto che aveva fatto richiesta di partecipazione a distanza. Il ricorso è inammissibile poiché la questione non è documentata e il procedimento si è svolto con il rito scritto per l'emergenza COVID, senza che il difensore presentasse conclusioni o istanze.

Parole chiave

Generato dall'IA
cancellazione dall'albo avvocati rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento diritto di essere sentito facoltà di astenersi dal testimoniare esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVARONE FABIO nato a SALERNO il 1.6/01/1979 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 05/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 02/07/2019, nei confronti di IAVARONE FABIO in relazione al reato di cui all'art.75, comma 2, D.Igs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge (art. 146-bis d.lgs. n. 271 del 1989) perché l'udienza si è svolta senza la presenza del detenuto che aveva fatto richiesta di partecipazione a distanza. Il ricorso è inammissibile poiché la questione non è documentata e il procedimento si è svolto con il rito scritto per l'emergenza COVID, senza che il difensore presentasse conclusioni o istanze.

Del resto, il ricorso non si confronta con la rilevata tardività dell'appello, sicchè le questioni poste non sono comunque decisive. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il