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Ordinanza — n. 29478/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29478/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29478/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Ravenna condannava Mohamed Hassan Mohamed Moustafa alla pena di Euro 3.500 di ammenda, per il reato di cui all'art.10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo dell'avv. Samuele De Luca, proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine alla mancata sospensione del procedimento ex art. 10 bis, comma 6, D. Lgs. n. 286 del 1998, nonché all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29478/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Lgs. n. 286 del 1998. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo dell'avv. Samuele De Luca, proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine alla mancata sospensione del procedimento ex art. 10 bis, comma 6, D. Lgs. n. 286 del 1998, nonché all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Parole chiave

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infrazioni alla legge sugli stranieri allontanamento pagamento dell'ammenda soggiorno illegale violazione del divieto d'entrata eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED HASSAN MOHAMED MOUSTAFA nato il 05/04/1981 avverso la sentenza del 11/04/2019 del GIUDICE DI PACE di RAVENNA/dato -àVT/T§ó--genTàTd:ij udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Ravenna condannava Mohamed Hassan Mohamed Moustafa alla pena di Euro 3.500 di ammenda, per il reato di cui all'art.10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo dell'avv. Samuele De Luca, proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine alla mancata sospensione del procedimento ex art. 10 bis, comma 6, D. Lgs. n. 286 del 1998, nonché all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, così come riqualificato, è inammissibile. Deve rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore del condannato quale appello, è stata proposta da un avvocato che - all'epoca di proposizione dell'impugnazione - non era abilitato al patrocin o dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La causa di inammissibilità del ricorso, che consegue al difetto del titolo abilitativo e, pertanto, della legittimazione del difensore, è ritenuta, secondo costante orientamento di legittimità, d pendente da vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015, dep. 2016, Allegrini, Rv. 268287;

Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835). Conseguentemente, la mancanza di abilitazione al patrpcinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo. Ne discende che il ricorso dell'avv. De Luca, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione all'epoca di proposizione dell'impu- gnazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma i, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Hassan Mohamed Moustafa deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere e