Ordinanza — n. 29476/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 69 bis O.P. avanzato dal detenuto Santo Giovanni Caridi, rilevando l'assenza di motivi a sostegno della proposta impugnazione. Avverso tale decreto il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale di Avellino.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29476/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 69 bis O.P. avanzato dal detenuto Santo Giovanni Caridi, rilevando l'assenza di motivi a sostegno della proposta impugnazione. Avverso tale decreto il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale di Avellino.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIDI SANTO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 31/10/1967 Ad$1, ;bit, avverso IWE --à del 05/02/2020 deFFUT3-7U-ORVEGLIANZA di NAPOLI Idàtei-avvt-g~7-tiì f udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 69 bis O.P. avanzato dal detenuto Santo Giovanni Caridi, rilevando l'assenza di motivi a sostegno della proposta impugnazione.
2. Avverso tale decreto il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale di Avellino.
3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consiglier