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Ordinanza — n. 29475/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29475/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorvegl anza di Genova ha respinto l'istanza del detenuto Renato Domeneghetti di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale Marassi di Genova.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29475/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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ritiro della querela penale allontanamento nonostante motivi di salute diritti del detenuto motivi di cassazione capacità di subire la carcerazione ammutinamento di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMENEGHETTI RENATO nato a GIAROLE il 24/05/1953 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAfatò udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorvegl anza di Genova ha respinto l'istanza del detenuto Renato Domeneghetti di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale Marassi di Genova.

3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Con