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Ordinanza — n. 29473/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29473/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29473/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice monocratico del Tribunale di Trapani condannava Vito Crisostemo alla pena di Euro 200 di ammenda, per il reato di cui all'art.660 cod. pen. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo dell'avv. Gugliemo Ivan Gerardi, proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine all'affermazione della penale responsabilità e alle statuizioni civili.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29473/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Vito Crisostemo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reati violenti reato penale reati contro la tranquillità pubblica contravvenzioni oltraggio alla corte risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISOSTEMO VITO nato a MARSALA il 23/04/1948 avverso la sentenza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIiré---P-ar _ udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice monocratico del Tribunale di Trapani condannava Vito Crisostemo alla pena di Euro 200 di ammenda, per il reato di cui all'art.660 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo dell'avv. Gugliemo Ivan Gerardi, proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine all'affermazione della penale responsabilità e alle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, così come riqualificato, è inammissibile. Deve rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore del condannato quale appello, è stata proposta da un avvocato che - all'epoca di proposizione dell'impugnazione - non era abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La causa di inammissibilità del ricorso, che consegue al difetto del titolo abilitativo e, pertanto, della legittimaziore del difensore, è ritenuta, secondo costante orientamento di legittimità, dipendente da vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015, dep. 2016, Allegrini, Rv. 268287;

Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835). Conseguentemente, la mancanza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo. Ne discende che il ricorso dell'avv. Gerardi, risultandc presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione all'epoca di proposizione dell'impu- gnazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma :L, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Vito Crisostemo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore. della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estenso