Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29471/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29471/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29471/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Monza applicava a Khalid Harchaoui la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di anni cinque di reclusione per i reati di tentato omicidio e illecita detenzione di sostanza stupefacente. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge per non essersi verificata la corretta qualificazione giuridica dei due fatti delittuosi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29471/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. - di anni cinque di reclusione per i reati di tentato omicidio e illecita detenzione di sostanza stupefacente. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge per non essersi verificata la corretta qualificazione giuridica dei due fatti delittuosi.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato omicidio aggravato revisione della sentenza penale imputazione per reati di stupefacenti omicidio su richiesta della vittima aggravamento della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Monza applicava a Khalid Harchaoui la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Khalid Harchaoui deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- • mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARCHAOUI KHALID CUI 05FXMHL nato il 23/01/1997 avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZA Uò avvisò alle p—a-ffig udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA !JUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Monza applicava a Khalid Harchaoui la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di anni cinque di reclusione per i reati di tentato omicidio e illecita detenzione di sostanza stupefacente.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge per non essersi verificata la corretta qualificazione giuridica dei due fatti delittuosi.

3. Il ricorso è inammissibile. Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo proces- suale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta correttamente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate".

Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). È specificamente inammissibile la doglianza riguardante la qualificazione giuridica dei reati, che non appare frutto di errore manifesto (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg c/Paolino, Rv. 281116-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Khalid Harchaoui deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- • mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere esten