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Ordinanza — n. 29470/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29470/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Bologna applicava a Manuel Sanchini la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di anni quattro e mesi otto di reclusione per i reati di tentato omicidio aggravato e lesioni aggravate in concorso. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo l'errata e/o mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, non essendosi verificata la corretta qualificazione giuridica del fatto delittuoso; inoltre, ci si duole della mancata prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29470/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. - di anni quattro e mesi otto di reclusione per i reati di tentato omicidio aggravato e lesioni aggravate in concorso. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo l'errata e/o mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, non essendosi verificata la corretta qualificazione giuridica del fatto delittuoso; inoltre, ci si duole della mancata prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato assassinio qualificato delitto contro la persona omicidio passionale aggravamento della pena omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Bologna applicava a Manuel Sanchini la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo l'errata e/o mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Manuel Sanchini deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- 2 jit mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANCHINI MANUEL nato a RIMINI il 14/05/1976 avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAe arti j udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Bologna applicava a Manuel Sanchini la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di anni quattro e mesi otto di reclusione per i reati di tentato omicidio aggravato e lesioni aggravate in concorso.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo l'errata e/o mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione, non essendosi verificata la corretta qualificazione giuridica del fatto delittuoso; inoltre, ci si duole della mancata prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo proces- suale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.

Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta correttamente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate".

SEI. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). È inammissibile anche la doglianza riguardante la qualificazione giuridica del reato, che non appare frutto di errore manifesto (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg c/Paolino, Rv. 281116-01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Manuel Sanchini deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- 2 jit mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versa- mento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere