Ordinanza — n. 29469/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI PATRIZIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 27/11/1977 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; E CONSIDERATO IN DIRITI"O Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Villani Patrizio avverso il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia aveva disposto la sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni quattro; Rilevato che avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del detenuto, Avv.ti Angelo Pio Gaggiano e Domenico Bruno, adducendo come unico motivo di censura mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. E) cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29469/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso - previsto in materia soltanto per violazione di legge - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI PATRIZIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 27/11/1977 avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITI"O Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Villani Patrizio avverso il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia aveva disposto la sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni quattro; Rilevato che avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del detenuto, Avv.ti Angelo Pio Gaggiano e Domenico Bruno, adducendo come unico motivo di censura mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. E) cod. proc. pen.;
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso - previsto in materia soltanto per violazione di legge - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente