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Ordinanza — n. 29468/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29468/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENES VALI nato il 30/12/1988 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; • Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio di Calabria rigettava l'istanza avanzata da Menes Vali al fine di ottenere l'ammissione alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter 0.P., valorizzando un recente episodio disciplinare e la pendenza di procedimenti, tra cui un fatto di evasione del 2019; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Alberto Marrara, deducendo inosservanza della legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura ex art. 47 ter 0.P.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29468/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute collocamento in una casa di salute o di custodia capacità di subire la carcerazione regime penitenziario sospensione condizionale della carcerazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENES VALI nato il 30/12/1988 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio di Calabria rigettava l'istanza avanzata da Menes Vali al fine di ottenere l'ammissione alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter 0.P., valorizzando un recente episodio disciplinare e la pendenza di procedimenti, tra cui un fatto di evasione del 2019; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Alberto Marrara, deducendo inosservanza della legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione della misura ex art. 47 ter 0.P.;

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President