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Ordinanza — n. 29467/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29467/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO CIRO nato a NAPOLI il 11/03/1983 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con ordinanza del 20/12/2021, il Giudice dell'esecu- zione del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'istanza presentata da Ciro Russo ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di censura l'omessa motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29467/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di censura l'omessa motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali mantenimento della carcerazione preventiva reato continuato riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Considerato che, con ordinanza del 20/12/2021, il Giudice dell'esecu- zione del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'istanza presentata da Ciro Russo ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Invero, si era indicato che, per i reati di cui alle prime due sentenze, la continuazione era già stata esclusa dal giudice di cognizione, e che per gli ulteriori delitti accertati nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO CIRO nato a NAPOLI il 11/03/1983 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con ordinanza del 20/12/2021, il Giudice dell'esecu- zione del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'istanza presentata da Ciro Russo ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di censura l'omessa motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Invero, si era indicato che, per i reati di cui alle prime due sentenze, la continuazione era già stata esclusa dal giudice di cognizione, e che per gli ulteriori delitti accertati nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. l'eccessivo lasso temporale (un quinquennio) impediva di ravvisare la genetica ed unitaria programmazione delittuosa. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favDre della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden