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Ordinanza — n. 29466/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29466/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29466/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI DIEGO nato a FOLIGNO il 06/02/1954 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con ordinanza del 18/02/2021, depositata il 29/11/2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Diego Lombardi ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo come unico motivo di censura il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultando altresì generico nella denuncia di un vizio della motivazione che, invece, è specifica e aderente agli elementi fattuali e giuridici emersi dalle sentenze di condanna.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29466/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo come unico motivo di censura il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultando altresì generico nella denuncia di un vizio della motivazione che, invece, è specifica e aderente agli elementi fattuali e giuridici emersi dalle sentenze di condanna.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi che possono invocarsi eccezione di incostituzionalità legittimazione a contestare licenza censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con ordinanza del 18/02/2021, depositata il 29/11/2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Diego Lombardi ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI DIEGO nato a FOLIGNO il 06/02/1954 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza del 18/02/2021, depositata il 29/11/2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Diego Lombardi ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo come unico motivo di censura il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultando altresì generico nella denuncia di un vizio della motivazione che, invece, è specifica e aderente agli elementi fattuali e giuridici emersi dalle sentenze di condanna.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricon-ente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente