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Ordinanza — n. 29465/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29465/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOW AMADOU MOCTAR nato il 05/10/1985 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con ordinanza del 16 dicembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da Sow Arnadou Moctar al fine di ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà o della detenzione domiciliare, per l'accertata irreperibilità del condannato e per l'assenza di documentazione di attuali possibilità di contenuto risocializzante. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Antonio Gregorace, adducendo come unico motivo di censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali invocazione di motivi legali legittimità della carcerazione preventiva motivazione sufficiente
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOW AMADOU MOCTAR nato il 05/10/1985 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con ordinanza del 16 dicembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da Sow Arnadou Moctar al fine di ottenere l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà o della detenzione domiciliare, per l'accertata irreperibilità del condannato e per l'assenza di documentazione di attuali possibilità di contenuto risocializzante. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Antonio Gregorace, adducendo come unico motivo di censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P-esidente