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Ordinanza — n. 29463/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29463/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29463/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELESCO SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 29/12/1989 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze proposte da Telesco Salvatore al fine di ottenere la misura dell'affidamento in prova al Servizio Sociale (ex art. 47 0.1).) o della detenzione domiciliare (ex art 47 ter 0.P.), rilevando il notevole spessore del pericolo di recidiva, non contenibile con misure alternative alla detenzione inframuraria; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Paolo Piccolo, deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47 e 47 ter O.P. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla possibilità di fronteggiare la pericolosità sociale del Telesco;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29463/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione attitudine all'integrazione riesame dell'asilo assistenza riabilitativa revisione delle prestazioni d'invalidità assistenza sociale retroattiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELESCO SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 29/12/1989 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze proposte da Telesco Salvatore al fine di ottenere la misura dell'affidamento in prova al Servizio Sociale (ex art. 47 0.1).) o della detenzione domiciliare (ex art 47 ter 0.P.), rilevando il notevole spessore del pericolo di recidiva, non contenibile con misure alternative alla detenzione inframuraria; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Paolo Piccolo, deducendo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47 e 47 ter O.P. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla possibilità di fronteggiare la pericolosità sociale del Telesco;

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consig