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Ordinanza — n. 29462/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29462/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29462/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA ROBERTO nato a ALTAVILLA IRPINA il 25/02/1974 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; CONSIDERATO IN DIRITTO Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava parzialmente il reclamo proposto da Roberto Amendola avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Avellino aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 0.P., accogliendola per cinque semestri, con riduzione di 225 giorni di detenzione, e negandola per il semestre iniziale e quello finale, periodi in cui si erano verificate le violazioni (nel primo caso lesioni gravi in danno di un detenuto, nel secondo caso assunzione di sostanza stupefacente) che avevano costituito motivo del rigetto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29462/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; CONSIDERATO IN DIRITTO Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava parzialmente il reclamo proposto da Roberto Amendola avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Avellino aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 0.P., accogliendola per cinque semestri, con riduzione di 225 giorni di detenzione, e negandola per il semestre iniziale e quello finale, periodi in cui si erano verificate le violazioni (nel primo caso lesioni gravi in danno di un detenuto, nel secondo caso assunzione di sostanza stupefacente) che avevano costituito motivo del rigetto;

Parole chiave

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procedura di ricusazione messa in libertà provvisoria disdetta in periodo di prova esame della domanda d'asilo allontanamento nonostante motivi di salute revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA ROBERTO nato a ALTAVILLA IRPINA il 25/02/1974 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava parzialmente il reclamo proposto da Roberto Amendola avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Avellino aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 0.P., accogliendola per cinque semestri, con riduzione di 225 giorni di detenzione, e negandola per il semestre iniziale e quello finale, periodi in cui si erano verificate le violazioni (nel primo caso lesioni gravi in danno di un detenuto, nel secondo caso assunzione di sostanza stupefacente) che avevano costituito motivo del rigetto;

Ritenuto che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Raffaele Tecce, deducendo violazione della legge penale in ordine al diniego del beneficio della liberazione anticipata relativo a due semestri, nonché in ordine alla mancata valutazione circa l'incidenza delle condotte contestate sulla negativa asserita adesione all'opera trattamentale; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Cons