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Ordinanza — n. 29461/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29461/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFRIDI KHATAN nato il 01/01/1986 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Li • Con ordinanza del 15/12/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Macerata, in accoglimento dell'istanza avanzata da Afridi Khatan, rideterminava la pena irrogata al condannato in quella di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Domenico Biasco, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché difetto di motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze rivalutative in punto di fatto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 40 del 2019. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Domenico Biasco, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché difetto di motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze rivalutative in punto di fatto.

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione della pena alleggerimento della pena individualizzazione della commisurazione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFRIDI KHATAN nato il 01/01/1986 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Li •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza del 15/12/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Macerata, in accoglimento dell'istanza avanzata da Afridi Khatan, rideterminava la pena irrogata al condannato in quella di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Domenico Biasco, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché difetto di motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze rivalutative in punto di fatto.

I motivi risultano altresì manifestamente infondati perché lamentano una insufficiente riduzione della sanzione, postulando un criterio di meccanica proporzionalità che è escluso dalla giurisprudenza di questa Corte, come ha rilevato il giudice dell'esecuzione con motivazione lineare e coerente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il