Ordinanza — n. 29460/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREA GIOVANNI nato a NAPOLI il 01/07/1968 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; E CONSIDERATO IIN DIRITTO Con ordinanza del 20/12/2021, la Corte di Assise di appello di Napoli rigettava l'istanza presentata da Giovanni Aprea al fine di ottenere la commuta- zione della pena dell'ergastolo a lui inflitta con sentenza di detta Corte di Assise del 23/1/2015, per contrarietà agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e all'art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, poiché la pena perpetua viola il principio di uguaglianza e quello della funzione rieduca- tiva della sanzione penale, prodromica al reinserimento sociale del condannato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 22 cod. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 29460/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 27 della Costituzione. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e all'art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, poiché la pena perpetua viola il principio di uguaglianza e quello della funzione rieduca- tiva della sanzione penale, prodromica al reinserimento sociale del condannato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREA GIOVANNI nato a NAPOLI il 01/07/1968 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IIN DIRITTO Con ordinanza del 20/12/2021, la Corte di Assise di appello di Napoli rigettava l'istanza presentata da Giovanni Aprea al fine di ottenere la commuta- zione della pena dell'ergastolo a lui inflitta con sentenza di detta Corte di Assise del 23/1/2015, per contrarietà agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e all'art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, poiché la pena perpetua viola il principio di uguaglianza e quello della funzione rieduca- tiva della sanzione penale, prodromica al reinserimento sociale del condannato.
Il ricorso è inammissibile, poiché risulta basato su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione. L'impugnata ordinanza ha ineccepibilmente argomentato la compatibilità dell'ergastolo con i principi convenzionali e costituzionali, evidenziando da un lato che la Corte EDU ha affermato che il problema è risolto laddove sia assicurata la possibilità di riesaminare detta pena per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2013, Vinter e altri c/ Regno Unito); dall'altro richiamando la consolidata esegesi di legittimità di questa Corte sul tema, e la già affermata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera, in tali termini risultando la piena compatibilità con i principi di cui all'art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 34199 del 1.2/04/2016, Aguila, Rv. 267656).
Pertanto, le obiezioni del ricorrente, fondate su confuse argomentazioni metagiuridiche, esprimono una posizione contrastante con l'attuale evoluzione giurisprudenziale e sollecitano - peralt-o genericamente - una interlocuzione con il Giudice delle Leggi che sul punto ha già avuto corso con esito negativo. Per tali ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Aprea deve esseré dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere esten