Ordinanza — n. 29459/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità della ricusazione avanzata personalmente dall'imputato Alberto Cavani nei confronti del giudice monocratico del Tribunale di Modena. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale di Modena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29459/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVANI ALBERTO nato a SERRAMAZZONI il 26/01/1960 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA1-ato --avviso-erttegrarn udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; -L9/1,
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità della ricusazione avanzata personalmente dall'imputato Alberto Cavani nei confronti del giudice monocratico del Tribunale di Modena.
2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa Circonda- riale di Modena.
3. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
4. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Co