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Ordinanza — n. 29458/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29458/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29458/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE FRANCO nato a COSENZA il 08/02/1967 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Franco Bruzzese ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come motivi di censura la violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, esponendo gli elementi di fatto che a suo avviso supportano l'identità del disegno criminoso.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 29458/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come motivi di censura la violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, esponendo gli elementi di fatto che a suo avviso supportano l'identità del disegno criminoso.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale reiterazione di reati penali ritardo ingiustificato dell'azione penale difetto di legittimazione del ministero pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Franco Bruzzese ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come motivi di censura la violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE FRANCO nato a COSENZA il 08/02/1967 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da Franco Bruzzese ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come motivi di censura la violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, esponendo gli elementi di fatto che a suo avviso supportano l'identità del disegno criminoso.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, postulando una rivalutazione di apprezzamenti di merito non censurabili in sede di legittimità. I motivi di impugnazione risultano altresì manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere invece esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati emergenti dalle sentenze di condanna, roNti 44:

„h NtA: pfr(» R,,Ntupe. ,SiCeg,»1(() ()J fIttrzw, i P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Cons