Ordinanza — n. 29457/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENTICI MAURIZIO nato a PALERMO il 13/08/1955 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA I...IUNI; Considerato che, con sentenza del 06/07/2021, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale Monocratico in sede con la quale Maurizio Dentici era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere ex art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Elena Maiorca, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 4, comma 2, L. 110/1975 e 530 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29457/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, comma 2, legge n. 110 del 1975. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Elena Maiorca, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 4, comma 2, L. 110/1975 e 530 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENTICI MAURIZIO nato a PALERMO il 13/08/1955 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA I...IUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con sentenza del 06/07/2021, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale Monocratico in sede con la quale Maurizio Dentici era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere ex art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975. Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Elena Maiorca, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 4, comma 2, L. 110/1975 e 530 cod. proc. pen.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati quanto alla dedotta violazione di legge, nonché per vizio di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché aderente all'esauriente disamina dei dati probatori.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President