Ordinanza — n. 29455/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO FILIPPO PINO nato a MILANO il 08/10/1984 avverso l'ordinanza del 04/01/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA !JUNI; E CONSIDERATO IIN DIRITTO Con ordinanza del 4/01/2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Monza revocava la pena sostitutiva dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità applicata nei confronti di Filippo Pino Di Benedetto, ripristinando la pena di sei mesi di arresto ed euro 1500 di ammenda, e disponeva altresì la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per due anni. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo a motivo unico la violazione di legge processuale per non essersi proceduto a tenore dell'art. 666 cod. proc. pen. con fissazione dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria delle parti, nella specie non convocata per avere il giudice dell'esecuzione deciso de plano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29455/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo a motivo unico la violazione di legge processuale per non essersi proceduto a tenore dell'art. 666 cod. proc. pen. con fissazione dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria delle parti, nella specie non convocata per avere il giudice dell'esecuzione deciso de plano.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO FILIPPO PINO nato a MILANO il 08/10/1984 avverso l'ordinanza del 04/01/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA !JUNI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IIN DIRITTO Con ordinanza del 4/01/2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Monza revocava la pena sostitutiva dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità applicata nei confronti di Filippo Pino Di Benedetto, ripristinando la pena di sei mesi di arresto ed euro 1500 di ammenda, e disponeva altresì la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per due anni. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, adducendo a motivo unico la violazione di legge processuale per non essersi proceduto a tenore dell'art. 666 cod. proc. pen. con fissazione dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria delle parti, nella specie non convocata per avere il giudice dell'esecuzione deciso de plano.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è manifestamente infondato, perché la denunciata violazione di norme processuali è palesemente smentita dagli atti: in particolare, dal fascicolo risulta che l'udienza in camera di consiglio è stata regolarmente tenuta in presenza del sostituto processuale nominato dallo stesso difensore di fiducia, avv.
Barbara Viale. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside