Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29454/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29454/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOP OUSMANE, nato a SANT LOUIS (SENEGAL) il 24/05/1971 avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIArt 1,a )nie(c O, efì`r APi, 0,1. 4.014)1 19 udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con sentenza del 1/12/2021 il giudice monocratico del Tribunale di Catania confermava la sentenza con la quale il Giudice di Pace in sede aveva condannato Diop Ousmane alla pena della multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.Igs. n. 286 del 1998, accertato il giorno 11 ottobre 2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando la negazione della causa di non punibilità ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, la carenza di motivazione sull'istanza di pagamento rateale della multa, e l'erronea applicazione dell'art. 14, comma 5 ter, D.Igs. n. 286 del 1998.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 29454/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4.014)1 19 udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con sentenza del 1/12/2021 il giudice monocratico del Tribunale di Catania confermava la sentenza con la quale il Giudice di Pace in sede aveva condannato Diop Ousmane alla pena della multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.Igs. n. 286 del 1998, accertato il giorno 11 ottobre 2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando la negazione della causa di non punibilità ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, la carenza di motivazione sull'istanza di pagamento rateale della multa, e l'erronea applicazione dell'art. 14, comma 5 ter, D.Igs. n. 286 del 1998.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione della legge sugli stranieri domanda d'asilo di cittadino etiope allontanamento indennità per persecuzione etnica partenza illegale oltraggio a uno Stato estero
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOP OUSMANE, nato a SANT LOUIS (SENEGAL) il 24/05/1971 avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIArt 1,a )nie(c O, efì`r APi, 0,1. 4.014)1 19 udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 1/12/2021 il giudice monocratico del Tribunale di Catania confermava la sentenza con la quale il Giudice di Pace in sede aveva condannato Diop Ousmane alla pena della multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D.Igs. n. 286 del 1998, accertato il giorno 11 ottobre 2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando la negazione della causa di non punibilità ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000, la carenza di motivazione sull'istanza di pagamento rateale della multa, e l'erronea applicazione dell'art. 14, comma 5 ter, D.Igs. n. 286 del 1998.

Questa Corte rileva quanto segue: la sentenza del Giudice di Pace era di condanna ad una pena esclusivamente pecuniaria, dunque inappellabile; pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto qualificare l'appello come ricorso o, se non l'avesse ritenuto possibile, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello, non ammesso ex art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000. In mancanza di ciò, spetta a questa Corte annullare senza rinvio la sentenza del Tribunale, emessa in carenza di competenza cognitiva, e decidere sull'atto di impugnazione effettivo, ossia quello originariamente presentato come appello, previa verifica della sua ammissibilità in termini di ricorso di legittimità (Sez. 5, n. 13905 del 08/02/2017, B., Rv. 269597).

A tal fine, ritenuto il giudizio ai sensi dell'art. 620, lett.

i) cod. proc. pen., si rileva che i motivi ivi dedotti erano attinenti a questioni di merito - la richiesta di assoluzione ovvero di applicazione della causa di non punibilità ex art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000 - ovvero presentati in termini generici e confutativi (le residue censure sull'istanza di pagamento rateale della multa, e di erronea applicazione dell'art. 14, comma 5 ter, D.Igs. n. 286 del 1998), pertanto va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, come riqualificato. Segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esclusione da responsabilità per la determinazione della causa di inammissibilità.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo sull'atto di appello proposto da Diop avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania del 10.18.2021, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere esten