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Ordinanza — n. 29451/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29451/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29451/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI GIUSEPPE nato a PATTI il 16/10/1955 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA [JUNI; • Con sentenza del 21/10/2020, la Corte di Appello di Nlessina confermava la sentenza del Tribunale di Patti che aveva ritenuto Giuseppe Foti responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Torrenova il 4/4/2017. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, Avv. Nunziatina Armeli Iapichino, deducendo violazione della legge penale, nonché carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della libertà controllata. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'impugnata sentenza ha indicai:o le ragioni per cui ha escluso di poter sostituire la pena quando, nella chiusa della motivazione, mentre illustrava il diniego della tenuità del fatto, ha aggiunto che deve tenersi conto della personalità del Foti, e segnatamente della sua propensione a delin- quere emergente dai numerosi precedenti a suo carico, così sostanzialmente formulando la prognosi negativa a cui l'art. 58 legge n. 689 del 1981 ricollega l'esclusione della concedibilità della sanzione sostitutiva.

Regesto Legislator

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art. 4 legge n. 110/1975; Ordinanza — n. 29451/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, commesso in Torrenova il 4/4/2017. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, Avv. Nunziatina Armeli Iapichino, deducendo violazione della legge penale, nonché carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della libertà controllata. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'impugnata sentenza ha indicai:o le ragioni per cui ha escluso di poter sostituire la pena quando, nella chiusa della motivazione, mentre illustrava il diniego della tenuità del fatto, ha aggiunto che deve tenersi conto della personalità del Foti, e segnatamente della sua propensione a delin- quere emergente dai numerosi precedenti a suo carico, così sostanzialmente formulando la prognosi negativa a cui l'art. 58 legge n. 689 del 1981 ricollega l'esclusione della concedibilità della sanzione sostitutiva.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi pericolo di tortura reati violenti capacità di subire la carcerazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 4 legge n. 110/1975
Con sentenza del 21/10/2020, la Corte di Appello di Nlessina confermava la sentenza del Tribunale di Patti che aveva ritenuto Giuseppe Foti responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Torrenova il 4/4/2017.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI GIUSEPPE nato a PATTI il 16/10/1955 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA [JUNI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 21/10/2020, la Corte di Appello di Nlessina confermava la sentenza del Tribunale di Patti che aveva ritenuto Giuseppe Foti responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Torrenova il 4/4/2017. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputato, Avv. Nunziatina Armeli Iapichino, deducendo violazione della legge penale, nonché carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della libertà controllata. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'impugnata sentenza ha indicai:o le ragioni per cui ha escluso di poter sostituire la pena quando, nella chiusa della motivazione, mentre illustrava il diniego della tenuità del fatto, ha aggiunto che deve tenersi conto della personalità del Foti, e segnatamente della sua propensione a delin- quere emergente dai numerosi precedenti a suo carico, così sostanzialmente formulando la prognosi negativa a cui l'art. 58 legge n. 689 del 1981 ricollega l'esclusione della concedibilità della sanzione sostitutiva.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside