Ordinanza — n. 29450/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 22/11/1964 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA !JUNI; Con sentenza del 31/03/2021, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento condannava Giuseppe Gallo alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all'art. 653 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Anna Maria Galeone, adducendo come motivo di ricorso la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per la negazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis; cod. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, postulando una rivalutazione di apprezzamenti di merito non censurabili in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere invece esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 653 cod. pen; Ordinanza — n. 29450/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 653 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Anna Maria Galeone, adducendo come motivo di ricorso la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per la negazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis; cod. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, postulando una rivalutazione di apprezzamenti di merito non censurabili in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere invece esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 22/11/1964 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA !JUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 31/03/2021, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento condannava Giuseppe Gallo alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all'art. 653 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Anna Maria Galeone, adducendo come motivo di ricorso la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per la negazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis; cod. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, postulando una rivalutazione di apprezzamenti di merito non censurabili in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere invece esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.
P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricon-ente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President