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Ordinanza — n. 29449/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29449/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29449/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARUZZI ROBERTO nato a FERRARA il 22/04/1951 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna - decidendo in sede di rinvio - ha assolto Roberto Baruzzi dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché il fatto non sussiste e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ex art. 219 n. 1 L. Fall., ha determinato la pena in due anni di reclusione e in pari misura la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, R.D. 267/1942, esclusa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29449/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 219 n. 1 L. Fall., ha determinato la pena in due anni di reclusione e in pari misura la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, R.D. 267/1942, esclusa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.

Parole chiave

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motivi di cassazione calcolo del danno risarcimento per errore giudiziario attenuazione della pena cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARUZZI ROBERTO nato a FERRARA il 22/04/1951 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna - decidendo in sede di rinvio - ha assolto Roberto Baruzzi dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché il fatto non sussiste e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ex art. 219 n. 1 L. Fall., ha determinato la pena in due anni di reclusione e in pari misura la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, R.D. 267/1942, esclusa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.

Claudio Piccaglia, deducendo due motivi di impugnazione così indicati: inosservanza della legge penale ed illogicità della motivazione quanto alla determinazione della pena principale, nonché mancanza della moti- vazione con riferimento alla quantificazione della durata dell'e pene accessorie. Con memoria del 20/5/2022 detti motivi sono stati ribaditi, anche con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, R.D. 267/1942. H bit í£A,i 04-rrt I motivi risultan dati, perché deducono vizi di diritto e della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere invece esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

In particolar modo, la questione relativa al riconoscimento della attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale di cui all'art 219, comma 3, R.D. 267/1942, è preclusa per non essere stata oggetto di rinvio da parte della sentenza n. 34980/2020 di questa Corte. Sul punto, va rilevato che proprio in esito alla sentenza rescindente la bancarotta è stata circoscritta, residuando comunque la commissione di tre condotte distrattive, anche di considerevoli dimensioni. Sicché, tale profilo, oltre che non devoluto dalla sentenza rescindente, in ogni caso attiene ad attenuante (la speciale tenuità) implicitamente ma univocamente esclusa dalla Corte del rescissorio in ragione del complesso dei fatti di bancarotta accertati a carico dell'imputato.

Anche il ridimensionamento delle pene accessorie risponde a tale ratio, sicché non si apprezza il dedotto vizio argomentativo. Tali rilievi supportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza tuttavia condanna al pagamento della sanzione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere esten