Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29448/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29448/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANZI FILIPPO nato a CHIETI il 20/02/1965 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con sentenza del 22/10/2021, la Corte di Appello d: L'Aquila riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Chieti ed assolveva Filippo Colanzi dal reato di cui all'art. 341 bic cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per' il reato di cui all'art. 651 cod. pen. in quindici giorni di arresto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, adducendo come motivi di censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale circa la valutazione delle prove, nonché erronea motivazione in merito all'omessa concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 651 cod. pen; Ordinanza — n. 29448/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 341 bic cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per' il reato di cui all'art. 651 cod. pen. in quindici giorni di arresto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, adducendo come motivi di censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale circa la valutazione delle prove, nonché erronea motivazione in merito all'omessa concessione delle attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
persecuzione individuale motivazione inadeguata delle censure costituzionali perseguimento penale per diffamazione uso di false generalità allegazioni d'asilo contraddittorie errore di persona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 651 cod. pen
perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per' il reato di cui all'art. 651 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLANZI FILIPPO nato a CHIETI il 20/02/1965 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 22/10/2021, la Corte di Appello d: L'Aquila riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Chieti ed assolveva Filippo Colanzi dal reato di cui all'art. 341 bic cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per' il reato di cui all'art. 651 cod. pen. in quindici giorni di arresto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, adducendo come motivi di censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale circa la valutazione delle prove, nonché erronea motivazione in merito all'omessa concessione delle attenuanti generiche.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dai giudici di merito.

I motivi risultano altresì manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presi