Ordinanza — n. 29447/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADICE CARLO nato a NAPOLI il 31/10/1984 avverso l'ordinanza del 23/12/2021 del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; • Con ordinanza del 23/12/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Siena rigettava l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Carlo Radice, e costituente integrazione di precedente analoga istanza presentata dal condan- nato in data 1°/10/2021. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione per travisamento della prova. Nell'incipit del ricorso, il ricorrente ha censurato che l'ordinanza qui impugnata costituisce «la pedissequa e fideistica riproposizione di argomentazioni riportate dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di rigetto datata 26/11/2021, avverso la quale codesto difensore proponeva ricorso per Cassazione in data 10/12/2021».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29447/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. avanzata da Carlo Radice, e costituente integrazione di precedente analoga istanza presentata dal condan- nato in data 1°/10/2021. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione per travisamento della prova. Nell'incipit del ricorso, il ricorrente ha censurato che l'ordinanza qui impugnata costituisce «la pedissequa e fideistica riproposizione di argomentazioni riportate dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di rigetto datata 26/11/2021, avverso la quale codesto difensore proponeva ricorso per Cassazione in data 10/12/2021».
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADICE CARLO nato a NAPOLI il 31/10/1984 avverso l'ordinanza del 23/12/2021 del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 23/12/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Siena rigettava l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da Carlo Radice, e costituente integrazione di precedente analoga istanza presentata dal condan- nato in data 1°/10/2021. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione per travisamento della prova. Nell'incipit del ricorso, il ricorrente ha censurato che l'ordinanza qui impugnata costituisce «la pedissequa e fideistica riproposizione di argomentazioni riportate dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di rigetto datata 26/11/2021, avverso la quale codesto difensore proponeva ricorso per Cassazione in data 10/12/2021».
Rilevato che tale situazione avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere esistente la preclusione integrata dalla pendenza di un precedente incidente di esecuzione sul medesimo oggetto. Invero « In tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni In assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva c:he l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile. (Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecu- zione che, omettendo erroneamente di rilevare la preclusione processuale, aveva rigettato nel merito una richiesta di applicazione dell'indulto meramente reiterativa di precedente istanza già respinta con ordinanza avverso la quale il condannato aveva proposto analogo ricorso in cassazione)» (Sez.
U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01). Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, al di là dell'inconferente - e comunque ininfluente - considerazione sugli eventuali esiti paradossali del computo della pena, ove fosse stata riconosciuta la continuazione, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, perché costituiti da mere cloglianze reiterative in punto di fatto.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere est