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Ordinanza — n. 29445/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29445/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29445/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORGITANO ARMANDO nato a ROMA il 23/11/1953 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata da Armando Orgitano, ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di impugnazione l'assoluta genericità della motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione, sulla base degli elementi tratti dalle sentenze di condanna, nonché delle perspicue osservazioni relative alla non sovrapponibilità delle due compagini associative.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 29445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di impugnazione l'assoluta genericità della motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione, sulla base degli elementi tratti dalle sentenze di condanna, nonché delle perspicue osservazioni relative alla non sovrapponibilità delle due compagini associative.

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivo legale d'esclusione opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata da Armando Orgitano, ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORGITANO ARMANDO nato a ROMA il 23/11/1953 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata da Armando Orgitano, ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di impugnazione l'assoluta genericità della motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione, sulla base degli elementi tratti dalle sentenze di condanna, nonché delle perspicue osservazioni relative alla non sovrapponibilità delle due compagini associative.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President