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Ordinanza — n. 29444/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29444/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO GIOACCHINO nato a PALERMO il 09/04/1998 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con ordinanza del 10/12/2021, il C;IP del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Di Gregorio Gioacchino ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione adducendo come motivi di censura la falsa applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la contrad- dittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché l'omessa valutazione di atti processuali allegati all'istanza introduttiva;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 29444/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di ricusazione censure procedurali abbandono del procedimento penale cancellazione dall'albo avvocati difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Considerato che, con ordinanza del 10/12/2021, il C;IP del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Di Gregorio Gioacchino ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione adducendo come motivi di censura la falsa applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GREGORIO GIOACCHINO nato a PALERMO il 09/04/1998 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con ordinanza del 10/12/2021, il C;IP del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Di Gregorio Gioacchino ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione adducendo come motivi di censura la falsa applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la contrad- dittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché l'omessa valutazione di atti processuali allegati all'istanza introduttiva;

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente