Ordinanza — n. 29443/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1961 IL not, Curo avverso or t~ del 22/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA 'JUNI; Con decreto motivato del 22/11/2021, la Corte di Assise di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta di commutazione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, presentata da Francesco Bove, rilevando trattarsi di mera riproposi- zione di istanza già esaminata con provvedimento del 22/3/.2021, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Con:e. Ci) Avverso tale orolii=a, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Gianluca Pammolli, adducendo come unico motivo di censura la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29443/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ci) Avverso tale orolii=a, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Gianluca Pammolli, adducendo come unico motivo di censura la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1961 IL not, Curo avverso or t~ del 22/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA 'JUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto motivato del 22/11/2021, la Corte di Assise di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta di commutazione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, presentata da Francesco Bove, rilevando trattarsi di mera riproposi- zione di istanza già esaminata con provvedimento del 22/3/.2021, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza di questa Con:e. Ci) Avverso tale orolii=a, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Gianluca Pammolli, adducendo come unico motivo di censura la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso - che ripropone tematiche di merito senza nesso con la rilevata carenza di motivazione - è manifestamente infondato e non scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presid