Ordinanza — n. 29441/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACO GIUSEPPE nato a MARSALA il 25/12/1997 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha revocato il regime di affidamento in prova terapeutico applicato a Barraco Giuseppe ed ha disposto non computarsi nella pena espiata il periodo trascorso in affidamento, in quanto dalle relazioni dell'equipe comportamentale erano emersi indici sintomatici di crescente insofferenza alle regole della comunità e al percorso trattamentale concordato. Ritenuto che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Diego Tranchida, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione ex tunc della revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per omessa indicazione delle ragioni della non computabilità, come pena espiata, dell'intero periodo di prova in base ad una valutazione comparativa della causa della revoca.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACO GIUSEPPE nato a MARSALA il 25/12/1997 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha revocato il regime di affidamento in prova terapeutico applicato a Barraco Giuseppe ed ha disposto non computarsi nella pena espiata il periodo trascorso in affidamento, in quanto dalle relazioni dell'equipe comportamentale erano emersi indici sintomatici di crescente insofferenza alle regole della comunità e al percorso trattamentale concordato. Ritenuto che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Diego Tranchida, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione ex tunc della revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per omessa indicazione delle ragioni della non computabilità, come pena espiata, dell'intero periodo di prova in base ad una valutazione comparativa della causa della revoca.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente