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Ordinanza — n. 29439/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking critical legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to apply the rule of continued offenses, arguing the decision lacked proper motivation. The court rejected this because the appeal relied solely on factual disagreements rather than a critical legal analysis of the reasoning provided by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 591, Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based merely on re-evaluative factual complaints without a critical analysis of the logical and congruent arguments supporting the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal continued offenses factual complaints critical analysis Court of Cassation procedural law legal reasoning motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Con ordinanza del 22/10/202t il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cuneo rigettava l'istanza presentata da Pietro Perez al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ PIETRO nato a PALERMO il 17/05/1967 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; RITENUTO IN FATTTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza del 22/10/202t il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cuneo rigettava l'istanza presentata da Pietro Perez al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina invocata. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze rivalutative in punto di fatto e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pres ent