Ordinanza — n. 29437/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI BRUNO nato a REGGIO CALABRIA il 22/05/1971 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MELANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Considerato che, con ordinanza del 25/11/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Milano disponeva la revoca della misura dell'affidamento terapeutico applicata nei confronti di Berlingieri Bruno, il quale, durante la fruizione della misura alternativa, era stato raggiunto da ordinanza custodiale per i delitti di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Ivano Chiesa, deducendo come motivi di ricorso violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 11, 0.P., cori conseguente carenza di motivazione sul punto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29437/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. F4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI BRUNO nato a REGGIO CALABRIA il 22/05/1971 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MELANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con ordinanza del 25/11/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Milano disponeva la revoca della misura dell'affidamento terapeutico applicata nei confronti di Berlingieri Bruno, il quale, durante la fruizione della misura alternativa, era stato raggiunto da ordinanza custodiale per i delitti di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. Ivano Chiesa, deducendo come motivi di ricorso violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 11, 0.P., cori conseguente carenza di motivazione sul punto;
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. F4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente