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Ordinanza — n. 29431/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic and unsupported legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29431/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were manifestly unfounded and overly generic. The appellant merely criticized the lower court's findings on criminal responsibility without providing specific legal reasons or factual elements to support the dissent. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for specific legal and factual grounds under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the dissent; generic and unfounded arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic legal arguments Code of Criminal Procedure specific legal reasons required manifestly unfounded appeal protezione delle comunicazioni dichiarazioni inverosimili inverosimiglianza delle persecuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE PIETRO nato a PALERMO il 30/01/1961 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lucchese Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la dichiarazione della sua responsabilità, pronunciata dal Tribunale locale, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, con recidiva specifica infraquinquennale. Deduce, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4) , il ricorrente si limita a censure, in punto di responsabilità, del tutto generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ent