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Ordinanza — n. 29429/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29429/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29429/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOUADRIA NASREDDINE nato il 12/03/1983 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Gouadria Nasreddine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato quella resa dal Gip del locale Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 61 n. 11-quater cod. pen., con recidiva reiterata e specifica e con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo di affidamento in prova. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva. Il ricorso è inammissibile perché manifestatamente infondato e generico.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29429/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Trattasi di motivazione in linea con il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 25169001), in base al quale il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo w parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (cfr. Corte cost,, sent. n.192 d& 5 giugno 2007).

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia censura formulata in modo carente diritto a un difensore censure procedurali domanda d'asilo di cittadino nigeriano difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
25169001), in base al quale il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo w parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOUADRIA NASREDDINE nato il 12/03/1983 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gouadria Nasreddine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato quella resa dal Gip del locale Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 61 n. 11-quater cod. pen., con recidiva reiterata e specifica e con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo di affidamento in prova. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva. Il ricorso è inammissibile perché manifestatamente infondato e generico.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Genova, il ricorrente si limita a censure generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. Egli sembra ignorare la motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della maggiore capacità a delinquere rivelata dall'imputato a fronte di un cospicuo numero di precedenti specifici. Sul punto, la Corte di merito ha osservato: "Avuto riguardo al rapporto fra tali precedenti e il reato per cui si procede, la recidiva non può essere disapplicata, rivestendo un concreto significato di più intensa pericolosità/colpevolezza degli imputati, indifferenti all'efficacia dissuasiva delle condanne loro inflitte e ormai adusi alla violazione della legge penale e, in particolare, alla commissione di reati a fini di profitto" (p. 3).

Trattasi di motivazione in linea con il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 25169001), in base al quale il giudice è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo w parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (cfr. Corte cost,, sent. n.192 d& 5 giugno 2007).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P . Q . PI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle