Court dismisses appeal against probation sentence for alleging missing recidivism exclusion as inadmissible ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Anthony Scalia's appeal against the probation sentence inadmissible. Scalia argued that the law failed to exclude recidivism, but the Court held that appeals against probation sentences are limited to specific statutory grounds. Since the alleged omission of recidivism exclusion does not fall within these permitted categories, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against probation sentences are strictly limited to grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between accusation and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general defects like the non-exclusion of recidivism.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA ANTHONY nato a CATANIA il 17/08/1992 avverso la sentenza del 10/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIAklato avviso allej3"ffp; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Scalia Anthony ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Catania per il reato di cui all'art. 7:3, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il PrEsidente