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Ordinanza — n. 29424/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute generality of grounds lacking specific legal and factual critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29424/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Filippone Pasquale inadmissible due to the absolute generality of the grounds presented. The appellant failed to provide a specific critique of the reasoning in the lower court's judgment regarding the crime under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/90. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the dissent; without a precise comparison with the impugned judgment's arguments, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible appeal absolute generality specific critique required procedural costs risposta alla petizione difesa penale asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE PASQUALE nato a PALERMO il 13/01/1987 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Filippone Pasquale ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, non avendo il ricorrente svolto alcuna effettiva critica al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono specificamente indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata. In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.