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Ordinanza — n. 29423/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29423/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement for specific legal grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely repeated generic complaints from the lower court without identifying specific flaws in the reasoning regarding the sentencing under Article 73 of the Anti-Money Laundering Law. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the penalty and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. 309/90; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and merely repeats generic arguments already refuted by the lower court without pinpointing specific defects in the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific legal grounds generic arguments Article 581 procedure sentencing review lacune probatorie risposta alla petizione difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'art. 581, lett.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
La Sorte Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Ravenna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Art. 133 cod. pen.
artt. 73 d.P.R. 309/90
Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA SORTE LUCA nato a ROSSANO il 09/03/1986 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Sorte Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Ravenna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 133 cod. pen., nonché con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, riproponendo pedissequamente le medesime doglianze già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito, senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione. Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 3 e 4).

Quanto al secondo e al terzo motivo di doglianza, entrambi inerenti al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte di appello offre sul punto adeguata motivazione (p. 4). Essa è, altresì, coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20