Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29422/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29422/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29422/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARE GEORGE ADRIAN nato il 26/10/1985 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Mare George Adrian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la dichiarazione della sua responsabilità, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato del Tribunale di Ravenna, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità e in relazione al diniego di sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico, sviluppato sul piano del fatto, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29422/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv. 207945). Il ricorrente ripropone pedissequamente le medesime doglianze già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito (pp. 3 e 4). La Corte di appello, invero, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie di ordine logico, ha ritenuto che costituissero elementi ostativi alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il quantitativo rilevante della sostanza caduta in sequestro (oltre trecento dosi di cocaina), il fatto stesso che la sostanza fosse ripartita in plurime confezioni e la presenza nell'abitazione del prevenuto di un bilancino di precisione.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposizioni attendibili lacune probatorie prove corroboranti gravi addebiti penali motivi probatori dichiarazione mendace
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARE GEORGE ADRIAN nato il 26/10/1985 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mare George Adrian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la dichiarazione della sua responsabilità, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato del Tribunale di Ravenna, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità e in relazione al diniego di sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico, sviluppato sul piano del fatto, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessirnone, Rv. 207945). Il ricorrente ripropone pedissequamente le medesime doglianze già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito (pp. 3 e 4). La Corte di appello, invero, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie di ordine logico, ha ritenuto che costituissero elementi ostativi alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il quantitativo rilevante della sostanza caduta in sequestro (oltre trecento dosi di cocaina), il fatto stesso che la sostanza fosse ripartita in plurime confezioni e la presenza nell'abitazione del prevenuto di un bilancino di precisione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore I