Court dismisses appeal against sentencing plea as inadmissible due to lack of statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the sentencing plea inadmissible because it did not fall within the specific statutory grounds for review. The appellant argued a defect in the legal qualification of the facts, but the court noted that under the amended Code of Criminal Procedure, such appeals are limited to issues regarding the defendant's will, the link between charges and judgment, legal qualification errors, or sentencing illegality. Since the alleged defect was not among these permitted grounds, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing pleas are strictly limited to defects in the defendant's will, lack of correlation between charges and judgment, erroneous legal qualification of facts, or illegality of the penalty, excluding other grounds such as general defects in legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO MORIS nato a TARANTO il 01/08/1998 avverso la sentenza del 22/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTO AF1~1~11F411~ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Maggio Moris ricorre avverso la sentenza resa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gip del Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consi