Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for non-exhausted legal grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a plea bargain sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued for the application of Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court held that only specific statutory reasons allow appeals against such sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 444, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general procedural errors or misapplication of sentencing articles.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ANTONIO MIRKO nato a SANT'OMERO il 23/02/1993 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di Antonio Mirko ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Teramo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente