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Ordinanza — n. 29417/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation and lacks specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Pascarella's appeal against the second-instance conviction for drunk driving and drug-impaired driving inadmissible. The appellant argued a defect in reasoning regarding the commission of the offense, but the court noted these grounds fall outside the closed list of admissible challenges in the final instance. The court ruled that the lower courts' factual findings and evidence assessment are unreviewable unless the reasoning is clearly flawed, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically cite legal grounds and factual elements supporting the dissent; challenges to the court of first instance's evaluation of evidence and reconstruction of facts are inadmissible unless the reasoning is manifestly flawed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility closed list of grounds factual evaluation review drunk driving conviction drug impaired driving motivi di cassazione lesione al piede legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCARELLA LUIGI nato a MADDALONI il 21/06/1969 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pascarella Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, aggravati dalla provocazione di incidente stradale. Deduce vizio di motivazione con riguardo alla commissione del fatto da parte dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Esso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Inoltre, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Bologna, il ricorrente ha riprodotto censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto (pp. 2, 3 e 4) una motivazione congrua e corretta in diritto sulle ragioni per le quali ha escluso la sussistenza del consumo di gruppo, dell'ipotesi lieve, nonché il riconoscimento dell'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna II ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente !DEPOSSTAT