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Ordinanza — n. 29416/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29416/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: SACCOMANNO FRANCESCO nato a TARANTO il 21/03/1996 avverso la sentenza del 17/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOnato avviso à--11-é15-g-ffij udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Saccomanno Francesco ricorre avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codic:e penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29416/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame di cassazione risarcimento per atto illecito fondamento dell'azione diritto al risarcimento danni censura formulata in modo carente legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Saccomanno Francesco ricorre avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: SACCOMANNO FRANCESCO nato a TARANTO il 21/03/1996 avverso la sentenza del 17/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOnato avviso à--11-é15-g-ffij udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Saccomanno Francesco ricorre avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codic:e penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il P esident